(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 21 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54 comma 1, n. 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; Visto l'Art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6; Visto l'Art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2730 di data 26 novembre 2004, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento recante «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle competenze di alcuni servizi provinciali (Art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 e Art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»; E m a n a: il seguente regolamento: Art. 1. Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e' aggiunta la seguente scheda: 70 «Servizio reti e telecomunicazioni». 1) Provvede all'individuazione delle linee programmatiche per l'infrastrutturazione del territorio sotto il profilo delle telecomunicazioni, nonche' all'elaborazione di proposte finalizzate allo sviluppo delle reti e delle tecnologie telematiche. 2) Provvede alla pianificazione progettazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico, nonche' alla definizione del relativo modello gestionale. 3) Provvede direttamente o collaborando con le altre competenti strutture provinciali o soggetti terzi alla realizzazione dell'infrastruttura funzionale per la creazione della rete di comunicazione elettronica. 4) Provvede alla realizzazione, gestione e manutenzione delle reti operanti sulle frequenze assegnate su concessione del Ministero delle telecomunicazioni alla Provincia autonoma di Trento, per i propri fini operativi e gli aspetti di sviluppo, modifica e introduzione di nuove tecnologie. 5) Funge da raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore, ivi compreso il Ministero delle comunicazioni, nonche' la RAI per gli aspetti relativi all'intesa. 6) Provvede alla attivazione del processo di definizione del quadro normativo provinciale in materia, tenuto conto delle esigenze di sviluppo tecnologico e di compatibilita' con l'ambiente. 7) Definisce le proposte di incentivazione finalizzate alla messa in rete dell'intero territorio provinciale. 8) Cura la promozione, l'informazione e l'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nei confronti degli enti locali.