(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 51 del 21 dicembre 2004)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54  comma  1,  n.  2,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
    Visto  l'Art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 giugno 2004,
n. 6;
    Visto l'Art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2730 di data
26 novembre  2004,  con  la  quale  e'  stato  approvato lo schema di
regolamento recante «Istituzione di nuovi servizi, modificazioni alle
competenze  di  alcuni  servizi  provinciali  (Art. 7, comma 1, della
legge  provinciale  17 giugno  2004,  n.  6  e  Art.  65  della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;
                             E m a n a:
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Nell'allegato C) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e'
aggiunta la seguente scheda:
      70 «Servizio reti e telecomunicazioni».
    1)  Provvede  all'individuazione  delle  linee programmatiche per
l'infrastrutturazione   del   territorio   sotto   il  profilo  delle
telecomunicazioni,  nonche'  all'elaborazione di proposte finalizzate
allo sviluppo delle reti e delle tecnologie telematiche.
    2)  Provvede  alla  pianificazione  progettazione  di una rete di
comunicazione  elettronica  finalizzata  all'erogazione di servizi ad
alto  contenuto  tecnologico,  nonche'  alla definizione del relativo
modello gestionale.
    3)  Provvede  direttamente o collaborando con le altre competenti
strutture   provinciali   o   soggetti   terzi   alla   realizzazione
dell'infrastruttura   funzionale  per  la  creazione  della  rete  di
comunicazione elettronica.
    4)  Provvede  alla  realizzazione,  gestione e manutenzione delle
reti  operanti sulle frequenze assegnate su concessione del Ministero
delle  telecomunicazioni  alla  Provincia  autonoma  di Trento, per i
propri   fini  operativi  e  gli  aspetti  di  sviluppo,  modifica  e
introduzione di nuove tecnologie.
    5)  Funge  da raccordo con i soggetti pubblici e privati operanti
nel  settore,  ivi compreso il Ministero delle comunicazioni, nonche'
la RAI per gli aspetti relativi all'intesa.
    6)  Provvede  alla  attivazione  del  processo di definizione del
quadro  normativo provinciale in materia, tenuto conto delle esigenze
di sviluppo tecnologico e di compatibilita' con l'ambiente.
    7) Definisce le proposte di incentivazione finalizzate alla messa
in rete dell'intero territorio provinciale.
    8)  Cura  la promozione, l'informazione e l'indirizzo nel settore
delle  telecomunicazioni,  in  particolare  nei  confronti degli enti
locali.